Statuto A.S.D. Compagnia Arcieri Vigevano Torre del Bramante

Articolo 1 – Denominazione

La Compagnia Arcieri Vigevano Torre del Bramante – Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito denominata Associazione) ha sede legale presso il proprio Presidente eletto.

Articolo 2 – Scopo

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo l’esercizio non professionistico dello sport del tiro con l’arco nelle sue diverse specialità, l’organizzazione di gare e di attività didattiche finalizzate all’attività sportiva dilettantistica. L’Associazione svolge la sua attività nell’ambito della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, di seguito denominata FITARCO, alla quale aderisce e di cui si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari.

Articolo 3 – Soci

L’Associazione è composta da:

  • Soci sostenitori,
  • Soci ordinari o atleti,
  • Soci onorari.

Sono Soci sostenitori coloro che, pur non partecipando all’attività sportiva dell’Associazione hanno versato almeno la quota annua di affiliazione alla FITARCO. Soci ordinari o atleti coloro che partecipano all’attività sportiva della Associazione, usufruiscono degli impianti ed attrezzature messi a disposizione dalla stessa e versano la normale quota associativa.

Sia i Soci ordinari che i Soci sostenitori hanno diritto di voto durante le assemblee.
Sono Soci onorari quelli nominati dall’assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerenze sportive o per attività svolta a favore dell’Associazione; qualora non rientrino anche tra i Soci ordinari o atleti o tra i sostenitori, non hanno diritto di voto nelle assemblee.

L’ammissione del Socio all’Associazione avviene su domanda scritta, indirizzata al Presidente della Compagnia stessa, o dietro presentazione di un altro Socio. Nella domanda l’aspirante Socio si impegna a rispettare lo Statuto Sociale e le altre norme federali. La domanda di ammissione è sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo. I Soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee Sociali. Per i Soci minorenni il diritto di voto è esercitato ex lege dai genitori che nominano uno di loro quale delegato unico ovvero dal responsabile genitoriale. Il nominativo del rappresentante del socio minorenne sarà da indicare all’atto dell’iscrizione e poi annualmente entro il 15 ottobre di ogni anno sino alla maggiore età.

Il Socio ordinario o atleta è tenuto al pagamento della quota annuale di affiliazione determinata dagli organi statutari che è comprensiva della quota di affiliazione alla FITARCO.

L’appartenenza all’Associazione da diritto alla partecipazione all’attività sportiva e agonistica sia nell’ambito dell’Associazione stessa che in quello Federale.

Articolo 4 – Patrimonio

Il Patrimonio Associativo è costituito: dalle dotazioni di beni quali a solo titolo esemplificativo, attrezzature sportive, attrezzature tecniche, sistemi di misura, strumenti audio, beni mobili e altri suppellettili, acquistati, donati o comunque legalmente acquisiti al patrimonio Associativo; dalla liquidità finanziaria residuale detenuta nella tesoreria e nei conti bancari intestati alla Associazione. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e Associazioni, dalle elargizioni liberali di Soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività sportive e ricreative organizzate dall’Associazione. Tali proventi e il patrimonio dell’Associazione non potranno in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo 5 – Diritti dei Soci

Tutti i Soci hanno il dovere di diffondere il buon nome dell’Associazione, hanno il diritto di frequentare i locali e gli impianti dove l’Associazione svolge la propria attività (fatte salve le obbligazioni imposte dai possessori dei locali) secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento e di osservare le regole dettate dalla FITARCO e dal CONI, alle cui norme e direttive l’Associazione si impegna a conformarsi. Essi godono delle agevolazioni che l’Associazione può offrire.

Articolo 6 – Decadenza dei Soci

I Soci cessano automaticamente di appartenere all’Associazione:

  • in caso di mancato rinnovo della quota Sociale annuale di adesione;
  • per morosità protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza del versamento della quota Sociale annua (salvo accordi con il Tesoriere per i casi di necessità personali);
  • per dimissioni scritte e motivate del Socio con la precisazione che gli atleti iscritti alla FITARCO sono vincolati all’Associazione per i quattro anni successivi alla prima iscrizione, salvo ottenimento del nulla osta per il passaggio ad altra compagnia, secondo le norme stabilite dalla FITARCO stessa; in ogni caso le loro dimissioni sono regolate dalle norme della Federazione alla quale sono iscritti.
  • per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione. La radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo viene comunicata nelle sue motivazioni nell’ordine del giorno della prima assemblea dei soci successiva all’evento e comunicata alla FITARCO

Articolo 7- Anno Sociale

L’anno Sociale e l’esercizio finanziario si iniziano il 1 ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 8 – Organi

Sono organi della Compagnia:

  • l’Assemblea dei Soci
  • il Presidente
  • il Consiglio Direttivo
  • il Vice Presidente

che restano in carica per quattro anni.

Articolo 9 – Assemblea

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione e viene convocata in sede ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno.

La convocazione avviene per lettera da inviare almeno sette giorni prima della data stabilita.

Le assemblee sono soggette alle norme e agli usi delle stesse.

Durante l’assemblea che rinnova il Consiglio Direttivo saranno nominati:

  • un Presidente di scrutinio
  • due scrutatori, il cui compito sarà lo scrutinio dei voti e la comunicazione dei risultati.

Le assemblee straordinarie vengono convocate su richiesta

  • del Presidente
  • di almeno due membri del Consiglio Direttivo
  • di almeno il cinquanta per cento dei Soci aventi diritto al voto

anch’esse sono regolate dalle norme e dagli usi che regolano le assemblee.
Durante l’assemblea ogni Socio ha diritto ad 1 (uno) voto, salvo che sia in possesso di deleghe, nel qual caso ha diritto al proprio voto più quello dei Soci rappresentati.

Ogni Socio può essere portatore di deleghe come specificato al successivo art. 11.

Articolo 10 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli Soci che siano in regola con il versamento della quota annua.

Articolo 11 – Compiti dell’Assemblea

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il   30 novembre di ciascun anno per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno e del bilancio preventivo per il futuro anno sportivo, nonché della relazione sull’attività svolta e su quella programmata per il futuro.

In sede ordinaria l’Assemblea delibera sui seguenti argomenti:

  1. nomina degli organi direttivi
  2. approvazione della relazione del Presidente.
  3. approvazione del rendiconto finanziario
  4. definizione dei criteri generali dell’attività sportiva, agonistica e didattica

In sede straordinaria l’Assemblea delibera sulle modifiche di Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sugli argomenti particolari proposti dai Soci o dal Consiglio nell’ipotesi di convocazione a richiesta prevista dall’articolo 9.

L’assemblea straordinaria sarà convocata in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio direttivo o del Presidente.

Di ogni assemblea sia straordinaria che ordinaria dovrà essere redatto apposito verbale a cura del segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente o da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell’Associazione e ogni Socio potrà prenderne visione.

L’Assemblea ordinaria delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50% dei Soci di persona o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In sede straordinaria l’Assemblea delibera validamente in prima convocazione con la partecipazione del 75% dei Soci ed in seconda convocazione con la partecipazione di almeno il 50% dei Soci. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Ciascun Socio, all’assemblea ordinaria, non può essere portatore di più di tre deleghe.

Ciascun Socio all’assemblea straordinaria non può essere portatore di più di una delega.

Articolo 12 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea ordinaria dei Soci e dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo è composto dai membri eletti dall’Assemblea:

  • Presidente
  • Vice Presidente
  • Almeno 3 Consiglieri

Il Consiglio Direttivo così eletto provvederà alla nomina del Segretario e del Tesoriere tra i consiglieri o esterni a questi.

Le cariche possono essere cumulative ad eccezione di quelle di Presidente e di Vice Presidente.

Tutti gli incarichi Sociali si intendono a titolo gratuito ed onorifico.

In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio da parte del Consiglio stesso, potranno essere rimborsate le spese vive per la trasferta concernente l’espletamento delle mansioni, volontariamente e gratuitamente assolte.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Presidente dell’Associazione è il legale rappresentante dell’Associazione stessa, viene eletto con suffragio diretto dall’Assemblea a maggioranza semplice. Resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne dirige l’attività. In caso di impedimento può essere sostituito dal Vice Presidente. Ogni anno deve presentare all’Assemblea dei Soci una relazione sull’attività svolta.

Nel caso in cui gli elementi del Consiglio Direttivo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, saranno in numero inferiore a cinque membri, entrerà a far parte del Consiglio la persona immediatamente successiva nella graduatoria dei votati alle ultime elezioni, purché facente parte dei Soci aventi diritto al voto al momento in cui il fatto si sia verificato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o a richiesta di almeno tre Consiglieri e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. esaminare le domande di Associazione ed accettarle o respingerle, accettare le dimissioni dei Soci ed eventualmente rilasciare il nulla osta richiesto dalla Fitarco;
  2. presentare all’Assemblea dei Soci il bilancio consuntivo redatto dal Tesoriere e preparare e presentare quello preventivo;
  3. determinare l’attività sportiva ed agonistica e didattica secondo l’indicazione dell’Assemblea;
  4. decidere i provvedimenti di disciplina;
  5. attuare tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per dare esecuzione alle delibere assembleari;
  6. stabilire le quote Sociali;
  7. predisporre il programma per la preparazione tecnica degli atleti;
  8. provvedere alla regolamentazione interna dell’Associazione per l’utilizzo degli impianti, anche da parte di persone non iscritte all’Associazione;
  9. assegnare gli incarichi necessari al buon funzionamento dell’Associazione quali: il Direttore Sportivo, il Responsabile della Palestra, o qualunque altro incarico che esso ritenesse necessario.

Articolo 13   – Dimissioni

Il Consiglio è dimissionario allo scadere del mandato, per revoca dello stesso o per voto di sfiducia da parte dell’Assemblea straordinaria.

Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall’incarico.

Articolo 14 – Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche Sociali:

coloro che abbiano riportato condanne penali complessivamente superiori ad un anno passate in giudicato

coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione sportiva.

Per i soci che ricoprono cariche sociali, a norma di legge, vige il divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

Articolo 15 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 16 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione. Copia del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere trasmesso per conoscenza alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco. Il patrimonio residuo, al termine delle operazioni di liquidazione, dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 – Norme di ordinamento interno

Le norme dell’ordinamento interno dell’Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la possibilità per tutti i soci di essere eletti alle cariche Sociali.

Articolo 18 – Modifiche allo statuto e deroghe.

Il presente statuto può essere modificato dall’assemblea straordinaria, a maggioranza semplice, purché posto espressamente all’ordine del giorno.

Articolo 19 – Divulgazione e limiti dello Statuto.

Copia del presente statuto viene data in visione a tutti coloro che presentano richiesta di iscrizione all’Associazione. Le sue disposizioni si intendono valide ed accettate dai Soci qualora non in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti che regolano l’attività sportiva del tiro con l’arco e con le norme generali dello Stato Italiano. A tali norme e regolamenti si deve far riferimento per quanto non espressamente citato.

Articolo 20 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco a cui l’associazione sarà affiliata, le disposizioni dell’ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell’associazione in contrasto con esso.

Il presente statuto è stato approvato dall’associazione a Vigevano nella riunione del 19 giugno 2024